Al momento il tuo carrello è vuoto
Parcelle, sistemi di pagamento, obblighi fiscali.
Nell’ambito dell’attività libero-professionale, i professionisti sanitari sono tenuti a:
– far conoscere preventivamente agli assistiti il loro onorario, nell’ambito del rapporto fiduciario fra professionista sanitario e paziente, teso a privilegiare l’intesa diretta, non solo al trattamento proposto, ma anche ai costi che tale trattamento comporta;
– commisurare l’onorario alla difficoltà, complessità e qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze professionali del professionista sanitario e dei mezzi impiegati;
– evitare intese fra professionisti tese ad imporre tariffe uguali e concordate per i servizi professionali;
– erogare eventuali prestazioni a titolo gratuito solo in casi particolari e non indiscriminatamente come richiamo alla clientela.
Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative alla prestazione di assistenza sanitaria (vi rientrano quelle del dietista), queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente € 129,11 euro anno.
Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa nonchè prova della tracciabilità del pagamento effettuato.
La ricevuta sanitaria o fattura per importi superiori a 77,47 euro dovrà prevedere la marca da bollo di 2 euro.
La circolare AE recita:
“L’importo delle spese da indicare
nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta
di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile/deducibile quale onere
accessorio, qualora sia stata
esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura. Il contribuente che riceve una
fattura o una ricevuta sanitaria senza bollo può portare in detrazione le spese relative
all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia
per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto
irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.”
Ovvero: su prestazioni maggiori di 77,47 euro va la marca da bollo di 2
euro. La dovrebbe mettere il professionista anche se la spesa poi è a carico dell'utente (quindi ad esempio 77,47 euro + 2 euro = pagate un totale di 79,47 euro) e la marca da bollo deve riportare
una data antecedente o uguale alla data di emissione della
fattura.
Pagamento
Fino al 31 marzo 2020 è possibile pagare in contanti
e avere comunque diritto alla detrazione fiscale delle spese sanitarie.
Dal 1° Aprile 2020 invece sarà opportuno pagare con metodo tracciabile per detrarre le spese sanitarie.
I metodi di pagamento tracciabili
sono:
bancomat;
carta di
credito;
carta
prepagata;
assegno
bancario o circolare;
bonifico
bancario;
versamento
postale
acquisto
tramite sito
Il professionista avrà quindi un
conto corrente a disposizione e un POS da tenere in ambulatorio.
Sarà cura del contribuente mostrare, in sede
di detrazione, di aver effettuato un pagamento tracciabile (es. estratto conto,
descrizione dell’operazione, messaggio/email del POS di avvenuta transazione).
Il professionista non è tenuto a riportare la tipologia di pagamento nella fattura ma è consigliabile farlo.