Il dietista
Il dietista e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attivita' finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attivita' specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilita' da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunita' di sani e di malati;
f) svolge attivita' didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettivita' e di gruppi di popolazione.
Il dietista svolge la sua attivita' professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
La formazione del dietista, figura del personale sanitario, avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica d'intesa con il Ministro della Sanita'. Il Ministro della Sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Sanita'
Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=6618